1. All'articolo 3 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «alla commissione di cui al successivo articolo
b) al secondo comma, le parole: «le commissioni istituite presso» sono soppresse.
2. L'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è abrogato.
3. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «la commissione provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) le parole: «alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro dello sviluppo economico».
4. L'articolo 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Il Ministro dello sviluppo economico decide sui ricorsi avverso le decisioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di cui all'articolo 7».